Art. 29.
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria).

      1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
      2. Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 31, comma 1, lettere a) e b), le armi e i citati mezzi sono in ogni caso confiscati.
      3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria

 

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il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel rispettivo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulta liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli ufficiali o agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
      4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quanto altro può avere rilievo ai fini penali.
      5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono e all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
      6. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che hanno prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fermo restando il divieto di cui all'articolo 15, comma 6, della medesima legge.